Nuove Linee Guida per l’Aggiornamento per Tecnico Competente in Acustica

Nella seduta del 23 novembre 2022 il Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento ha emanato nuove Linee Guida relativamente alla professione di tecnico competente in acustica ed in particolar modo per l’aggiornamento professionale.
Le modifiche sostanziali riguardano i corsi di aggiornamento che possono essere svolti sia in presenza che in modalità streamimng. Nel caso di corsi in presenza essi sono riconosciuti dalla regione nella quale si svolgono le lezioni mentre i corsi di aggiornamento erogati esclusivamente a distanza sono riconosciuti dalla regione nella quale ha sede legale l’ente che organizza il corso.
I principi a cui attenersi da parte delle regioni nella valutazione preventiva dovranno essere:
E’ da preferirsi la formazione in presenza mentre per la formazione a distanza, è richiesto che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
Inoltre per i corsi che prevedono contemporaneamente lezioni frontali e formazione a distanza, non è consentita la docenza in modalità remota.
Vengono inoltre modificate il numero massimo di presenti, in particolare non possono essere ammessi più di:
a. 50 discenti a corso nel caso questo venga erogato interamente in presenza;
b. 30 discenti a corso nel caso questo venga erogato interamente con modalità di formazione a distanza;
c. 30 discenti a corso nel caso questo preveda contemporaneamente lezioni frontali e formazione a distanza.
Le Regioni competenti dovranno predisporre un apposito registro del computo delle ore che tiene conto dell’aggiornamento, degli obblighi a carico dei professionisti iscritti e trasmette gli esiti al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (ovvero tramite il database ENTECA).
E’ stato ribadito che è fatto obbligo di acquisire nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione all’elenco nazionale e per ogni quinquennio, 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017).
Per poter visionare l’intero documento ufficiale da cui approfondire ulteriori cambiamenti cliccate qui.

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