Intervista con l’Ing. Lorenzo Lombardi – Parte 1

In concomitanza con il convegno “Qualità dell’Abitato” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Salerno, in collaborazione con Sonora S.r.l.e Son Training s.r.l.s., approfittando della reciproca amicizia, abbiamo colto l’occasione per uno scambio di idee con l’Ing. Lombardi, consulente del Ministero dell’Ambiente, sulle ultime novità legislative in acustica ambientale.

Essendo l’intervista molto lunga per poterla riassumere in un articolo ve la proponiamo in 3 parti

Egr. Ing  Lombardi a quasi un anno dall’entrata in vigore dei decreti 41/17 e 42/17 qual è lo stato dell’attuazione delle due normative ?

Innanzitutto ci tengo a ringraziare la Sonora srl e la Son Training srls per l’invito e per la possibilità che mi è stata offerta di parlare di acustica ambientale.

Il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n.41, recante “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”, riguarda sostanzialmente modifiche, aggiornamenti ed integrazioni al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di recepimento della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

Il decreto legislativo n. 42/2017, contiene invece norme in attuazione delle lettere a), b), c), d), e), f) e h), dell’articolo 19, comma 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161. Tale decreto, dopo i visti ed i richiami ai provvedimenti normativi cui lo stesso fa riferimento o è collegato, riporta ventotto articoli e due allegati suddivisi in otto capi, ciascuno relativo ad una delle sette lettere dell’articolo 19, comma 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 cui il decreto legislativo ha dato attuazione, più uno relativo alle disposizioni finali.

Come è possibile constatare dalla lettura delle epigrafi dei due decreti legislativi, essi non hanno dato attuazione alla lettera g), dell’articolo 19, comma 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 “g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici”, in quanto un‘ulteriore proposta di decreto legislativo appositamente predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non ha completato l’iter approvativo previsto nei tempi stabiliti dalla stessa legge di delega. Con l’emanazione dei due decreti citati non è stata dunque data completa attuazione a quanto richiesto dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161, perdendo l’occasione di rivedere e rendere più funzionale ed efficace quanto stabilito dal decreto ministeriale 5 dicembre 1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici. Al momento una sua revisione potrà quindi essere attuata solo con una modifica del decreto ministeriale stesso e non con un decreto legislativo, come era disposto dalla legge di delega 30 ottobre 2014, n. 161, e ciò richiederà purtroppo ancora tempi lunghi per poter legiferare su questo importantissimo e complesso argomento.

Entrando nel merito dei decreti legislativi emanati, il D.lgs. 42/17, in particolare, introduce modifiche e integrazioni sia al decreto legislativo n. 194/2005, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, sia alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 – legge quadro sull’inquinamento acustico, ma anche altre novità in relazione alla nuova regolamentazione della professione e della figura del Tecnico Competente ed alla necessità di revisione ed armonizzazione con la direttiva europea degli indicatori di rumore e dei relativi valori limite attraverso l’istituzione di un Tavolo Tecnico interministeriale. Ulteriore novità introdotta dal D.lgs. 42/17 è sicuramente l’introduzione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di criteri di sostenibilità ambientale ed economica degli interventi di mitigazione del rumore previsti dalla legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 e dai suoi decreti attuativi.

Una delle modifiche sostanziali, con la pubblicazione del 42/17, riguarda il riconoscimento della figura del Tecnico Competente in Acustica. Perché si è avuta la necessità di modificare la normativa precedente?

E’ stata introdotta una disciplina organica della figura del Tecnico Competente in acustica, per garantire uniformi condizioni di accesso alla professione su tutto il territorio nazionale, attraverso l’istituzione di un apposito elenco nazionale e norme uniche per tutte le regioni.

Con il D.lgs. 42/17 è stato manifestamente riportato a livello più centrale il controllo ed il monitoraggio di tutte le attività inerenti le iscrizioni, ma soprattutto la formazione e l’aggiornamento dei Tecnici competenti in acustica, ed è stato conferito un più ampio spettro d’azione e competenza a tale professione, che ora è estesa anche all’acustica edilizia ed alla direttiva 2000/14/CE relativa alle macchine rumorose destinate a funzionare all’aperto. Ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs. 41/17, i Tecnici competenti sono ora abilitati anche allo svolgimento dell’attività di ispettore nell’ambito degli organismi di certificazione previsti da tale direttiva, come recepita dall’articolo 12 del D.lgs. 262/02. Tale ampliamento di competenze ha condotto alla necessità di far riferimento alla figura del “Tecnico Competente in acustica”, eliminando l’aggettivo “ambientale”, che molti avrebbero voluto, ma che avrebbe enormemente ristretto e svilito il significato e l’ambito di competenza di tale professione come rivista dal D.lgs. 42/17.

Colgo l’occasione, inoltre, per ricordare a tutti quanti sono Tecnici competenti in acustica già iscritti negli elenchi regionali di inviare alla Regione che ha rilasciato il titolo originario, in quanto unica detentrice della documentazione relativa, la comunicazione ai sensi del comma 5 dell’articolo 21 con le modalità del quarto capoverso del punto 1,dell’allegato I, per l’iscrizione all’elenco ministeriale unico nazionale.

Quali sono le modifiche principali per la figura del Tecnico Competente in Acustica?

Le novità e gli aggiornamenti della figura di Tecnico Competente in acustica sono molteplici. Sostanzialmente quelle più evidenti ed importanti sono: una strutturazione uniforme dei corsi abilitanti, la chiara ed esplicita indicazione dei titoli di studio ammessi, i contenuti minimi e gli argomenti indispensabili richiesti ai corsi formativi, la necessità di lezioni frontali ed esercitazioni pratiche obbligatorie nello svolgimento della formazione iniziale, l’aggiornamento professionale obbligatorio e l’introduzione della possibilità di cancellazione dall’elenco per gravi motivi o per la carenza di frequenza dei corsi di aggiornamento previsti, ed altro.

Il Decreto 42/17 prevede l’istituzione di un Tavolo Tecnico di coordinamento, è già operativo?

Si. Il Tavolo Tecnico di coordinamento è stato istituito presso il Ministero dell’ambiente e si è già riunito in più occasioni. Il Tavolo Tecnico sta lavorando per attuare quelli che sono i compiti attribuitigli dal Decreto.

Il lavoro del Tavolo Tecnico risulta particolarmente complesso e delicato, soprattutto in questa fase iniziale di transizione dalle procedure previste dal precedente ordinamento, alla una nuova gestione dell’elenco unico, ma soprattutto dalle precedenti modalità di acquisizione della formazione, alle nuove prescrizioni in merito ai corsi abilitanti.

Saranno presto emanate delle Linee Guida su come predisporre i corsi di abilitazione per Tecnici Competenti e sull’iter di autorizzazione dei corsi stessi, da fornire ai proponenti i corsi stessi, ma soprattutto alle Regioni, al fine di predisporre un corretto iter autorizzativo, che sia garanzia di una completa, efficiente ed uniforme preparazione dei futuri Tecnici competenti in acustica su tutto il territorio nazionale.

Intervista all’Ing. Lorenzo Lombardi – D.Lgs. 42/17 – Parte 2