A pochi giorni da una prima importante scadenza, con questo articolo vogliamo fare il punto sull’aggiornamento professionale per Tecnico Competente in Acustica sulla base dell’attuale normativa.
Quando parliamo di aggiornamento professionale ci riferiamo ad un percorso formativo che consente a specifiche categorie di professioni e figure lavorative appartenenti a determinati ordini professionali o elenchi di migliorare e verificare le proprie competenze nell’ambito delle attività lavorative in cui operano.
In quest’ottica il legislatore ha stabilito pertanto che determinate figure professionali al fine di poter continuare ad operare nel settore specifico devono svolgere una serie di ore di formazione svolte in un determinato periodo di tempo. Le modalità di effettuazione di tale percorso formativo è diverso per ogni categoria ed è stabilito con appositi regolamenti che ne disciplinano in particolare il numero di ore di formazione e l’arco temporale in cui adempiere.
Tra le figure professionali individuate c’è anche il tecnico competente in acustica il cui aggiornamento professionale è stato introdotto dal D.lgs 42/17.
In particolare nell’allegato 1 “Modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l’aggiornamento professionale” si recita:
ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 (Tecnici Competenti in Acustica) devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni.
Pertanto per il TCA il percorso formativo consiste nel seguire corsi di aggiornamento per un totale di ore 30 in cinque anni. La data di inizio è stabilita essere coincidente con la data di prima pubblicazione del proprio nominativo all’interno dell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA). Per la maggior parte dei TCA la prima data è quindi il 10.12.2018, coincidente con la nascita dell’elenco suddetto.
Due punti particolari contraddistinguono il percorso formativo dei TCA rispetto a quello delle altre categorie professionali:
- la prima è che la normativa attualmente in vigore prevede che l’aggiornamento da svolgersi nell’arco dei cinque anni dovrà comunque essere spalmata su almeno tre anni e quindi non può essere svolta per esempio in un unico corso di 30 ore in un anno o due anni;
- la seconda è che al non compimento del percorso formativo è previsto la cancellazione dall’elenco ENTECA con la perdita del titolo di TCA conseguito.
Detto della prima data di pubblicazione dell’elenco ne consegue che è prossima la scadenza dei primi 5 anni di aggiornamento è il 09.12.2023.
Ovviamente chi è stato iscritto all’elenco ENTECA in data successiva a quello di prima pubblicazione avrà tempo fino allo scadere dei cinque anni che partono dalla propria data di registrazione.
Ai sensi del d.lgs. 42/17 i corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all’allegato 2, punto 1), del decreto. I corsi sono autorizzati dalle regioni e sono pubblicati sul sito ENTECA al link
Invitiamo pertanto i colleghi TCA a verificare che il corso a cui intendono partecipare sia presente sul portale ENTECA o sia in fase di autorizzazione.
Pertanto a meno di modifiche normative, il TCA che non completa il percorso entro i cinque anni verrà cancellato dall’elenco ENTECA con perdita del titolo.